Va accordata tutela cautelare al cittadino straniero, munito di visto di ingresso per lavoro subordinato, respinto alla frontiera poiché “sprovvisto d’idonea documentazione attestante scopo e condizione del soggiorno”, quando il provvedimento di respingimento non espliciti sotto quali profili ricorra la contestata carenza documentale. La tempestiva proposizione nei mezzi di impugnazione cautelari ha consentito al lavoratore straniero l’utilizzo di visto d’ingresse originario sebbene avesse una validità residua di pochi giorni, così evitando un pregiudizio grave e irreparabile.
Consiglio di Stato, Terza sezione, ordinanza n.3239/2024 del 30.08.2024