Per archiviare la pratica di emersione ex art.103, co. 1, d.l. 34/2020, non è sufficiente la denuncia con cui il datore di lavoro disconosca l’istanza. Diversamente, al fine di far luce sulla natura strumentale o meno del disconoscimento successivo del rapporto di lavoro che ha dato causa all’emersione, va effettuata istruttoria anche disponendo l’acquisizione documentale in iure dell’istanza di regolarizzazione (disconosciuta) e dell’eventuale mandato al patronato. Tanto impone tutela cautelare interinale quando tale supplemento istruttorio non è stato compiuto da Tribunale Amministrativo di prime cure.
Consiglio di Stato, Terza sezione, ordinanza n. 3271/2024 del 02.09.2024