Protezione Internazionale, provenienza del richiedente dal Paese Sicuro (Nigeria) e decisione di manifesta infondatezza: mancato rispetto della tempistica imposta dalla c.d. “procedura accelerata” ed effetti del ricorso giurisdizionali

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Alla tempestiva proposizione del ricorso ex art. 35bis d.lgs. 25/08 consegue la declaratoria della sospensione ex lege del provvedimento di rigetto adottato oltre i termini previsti per la procedura accelerata dall’art.28bis d.lgs. cit. (anche in combinato disposto con l’art.26, co.2 bis, d.lgs cit.), a nulla rilevando che la decisione sia stata di manifesta infondatezza per provenienza da Paese Sicuro (Nigeria), né che il ricorrente richiedente protezione non sia comparso nella data fissata della sua audizione in Commissione.

Va segnalato infatti che, con sentenza 29.4.2024 n.11399, le Sezioni Unite, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Bologna, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la Commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale».

Quanto alla mancata comparizione del richiedente protezione alla seduta fissata per il suo esame, si segnala Cassazione Civile Ord. n.3988/2016, ove la Suprema Corte ri-afferma (cfr. Sez. 6-1, Ord. n.21667/2013) il principio secondo il quale, in tema di protezione internazionale, è inesistente nel nostro Ordinamento un presunto “vincolo fiduciario” con le Autorità esaminatrici del Paese ospitante, né v’è alcun “obbligo di collaborazione o reciprocità a carico del richiedente asilo.

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Tribunale di Napoli, decreto n.6831/2024 del 01.08.2024