L’attuale completa incapacità del ricorrente di lavorare e di attendere alle occupazioni della vita quotidiana, tale da rendere necessario il riconoscimento in suo favore di un’invalidità al 100% da parte della competente commissione medica dell’INPS e di un’indennità di accompagnamento, nonché la nomina di un amministratore di sostegno, impone di sospendere il provvedimento d’inammissibilità della domanda (reiterata) di protezione internazionale, poiché il rimpatrio determinerebbe una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali del richiedente, a partire dal diritto alla salute tutelato dalla nostra Costituzione all’art.32 e dalla possibilità di condurre una vita dignitosa.
Il rimpatrio, infatti, costringerebbe il ricorrente ad interrompere il percorso sanitario di accertamento, terapia e riabilitazione intrapreso in Italia e a perdere i sostegni e i sussidi qui riconosciutigli, che gli sono necessari per vivere, al tempo stesso esponendolo ad un’inevitabile precarizzazione e deterioramento delle proprie condizioni di vita – in un Paese che ha definitivamente abbandonato circa dieci anni or sono e in cui egli non disporrebbe di alcun legame e sostegno – con inevitabili ripercussioni sulla sua già fragilissima condizione di salute, potenzialmente ledendola in modo irreparabile, a maggior ragione in considerazione delle possibilità di cura disponibili nel Paese d’origine, fortemente carenti, e del rischio di essere vittima di stigmatizzazione, discriminazioni e persino trattamenti qualificabili come inumani, secondo quanto attestano le fonti: “Migliaia di persone con problemi di salute mentale o disabilità psicosociali in Nigeria continuano a essere incatenate e chiuse in spazi ristretti in varie strutture del Paese, tra cui alcuni centri di cura tradizionali e religiosi, centri di riabilitazione statali e persino alcuni ospedali psichiatrici”, HRW – Human Rights Watch, World Report 2024 – Nigeria, 11 gennaio 2024.
Caso seguito e risolto con Avv. Ida Laudisa
Tribunale ordinario di Roma, decreto n. 26287/2024 del 02.07.2024