Remissione del debito ex art.6 DPR 115/2002: il requisito della “regolare condotta” va valutato complessivamente tenendo conto dell’intero periodo di detenzione, non rilevando la presenza di singoli e episodici comportamenti trasgressivi.

⏱ Tempo di lettura 2 min

La remissione del debito è l’istituto, disciplinato dall’art.6[1], DPR 115/2002, che consente al condannato che si trovi in disagiate condizioni economiche e che abbia mantenuto un corretto comportamento durante il periodo di detenzione, di ottenere la cancellazione di ogni debito con la giustizia (spese processuali e di mantenimento in carcere). Si tratta, con ogni evidenza, di un istituto premiale, che consente di dare piena attuazione al principio rieducativo cristallizzato all’art.27, co.3[2], Cost.

Ai fini della concessione della remissione del debito delle spese di giustizia e di mantenimento in carcere ai sensi dell’art.6 DPR 115/2002, è necessario, pertanto, che il richiedente, oltre a doversi trovare in condizioni economiche disagiate (che, si ricorda, sussistono non solo quando il soggetto si trovi in stato d’indigenza, ma anche quando l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico), abbia avuto una “regolare condotta” in istituto: a tal proposito, il Magistrato di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza n.7353/2024 del 30.07.2024, ha ritenuto che singole ed episodiche condotte trasgressive del richiedente non possano, di per sé, impedire una valutazione positiva del requisito della buona condotta carceraria, atteso che “l’istituto si caratterizza per la sua indubbia natura premiale” e “non può non rilevarsi come l’episodicità della condotta trasgressiva consenta all’AG di superare il rilievo negativo rappresentato dai rapporti disciplinari, all’esito di quella necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dell’illecito disciplinare con la condotta complessiva del condannato”.

All’uopo, si segnala che il pagamento o l’estinzione in altro modo delle spese di giustizia è requisito fondamentale per ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art.179, comma 6[3], c.p.

Caso seguito e risolto con Avv. Carmine Sgariglia

Ordinanza n.7353/2024 del 30.07.2024 dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli

Scarica qui il provvedimento

 

 

 

[1] Cfr. in particolare il comma 2, con riferimento al condannato detenuto o internato: “Se l’interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell’articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

[2]Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato

[3]La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato: 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle