In tema di protezione internazionale, l’individuazione del Paese di cui il richiedente sia cittadino è indagine logicamente antecedente a quella concernente l’effettiva sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, essendo passaggio necessario per potere “localizzare” (e poi correttamente apprezzare nel concreto) i termini delle situazioni pregiudizievoli che vengono definite dall’art. 14 del d.lgs. 251/07.
Va pertanto cassata la sentenza del giudice di merito che ometta di motivare in ordine alla decisione relativa all’attuale cittadinanza della richiedente asilo, pur essendo venuta in discussione la sua riferibilità a tre diversi Paesi. Inoltre, il riferimento “tuzioristico” ad una diversa nazionalità (pur non indagandone i profili di rischio di violenze di genere ad essa connessi) rende la decisione, oltre che priva di motivazione, anche perplessa.
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