Cassazione: viola l’obbligo ex art. 8, co.3, d.lgs. 25/08 l’omessa individuazione di fonti informative specifiche e aggiornate sulle condizioni del Paese d’origine.

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a cura del Dott. Andrea Di Maio
In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’esame delle condizioni nel Paese d’origine del richiedente asilo deve avvenire tramite integrazione istruttoria officiosa e non può limitarsi a generiche valutazioni: incorre, pertanto, nella violazione dell’art. 8, co.3, d.lgs. 25/08 (e nel conseguente vizio di motivazione apparente) la sentenza pronunciata dal giudice di merito che omette di individuare le aggiornate e “specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Civile, ordinanza n.25221/2021

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