La domanda di protezione internazionale e la cd. “procedura accelerata”: possibili risvolti positivi.

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Tra i casi previsti dall’art. 28-bis, co.2, d.lgs. 25/08, la cd. “procedura accelerata” è applicata anche al richiedente asilo proveniente da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell’art.2-bis, d.lgs. Cit. Questa tipologia di esame “sommario” delle domande di asilo impone alle Questure la trasmissione senza ritardo della documentazione necessaria alla C.T. competente, che, nell’arco di soli 7 giorni, dovrà convocare in audizione il richiedente e decidere entro i successivi 2 giorni.

Alla luce di ciò, appare evidente la forte compressione delle garanzie previste per il richiedente asilo, tra cui la celerità dei tempi per l’audizione in commissione che ostacolano un’adeguata preparazione alla medesima, nonché l’acquisizione di ogni informazione rilevante riguardo la sua richiesta di protezione internazionale, tenuto conto della complessità delle procedure amministrative e di difficoltà di reperimento della “prova”.

A ciò si aggiunga che, in caso di diniego della domanda di protezione perché manifestamente infondata (questo è lo sbocco ordinario di una domanda “Paese Sicuro”), il termine di impugnazione della medesima si riduce a 15 giorni, senza che il ricorso abbia effetti sospensivi (automatici), esponendo il richiedente ad un eventuale provvedimento allontanamento coatto dal territorio nazionale.

Esiste, però, la possibilità – per così dire – di bypassare la procedura accelerata e accedere all’esame prioritario della domanda, qualora il richiedente riesca – in relazione alla sua situazione individuale – a provare la propria appartenenza alle categorie di persone vulnerabili ai sensi dell’art.2, lett. h-bis, d.lgs. 25/08 e, quindi, l’inapplicabilità della relativa procedura (art.28bis, comma 6, d.lgs. 25/08).

Recente è il caso segnalatoci dal SAI di Napoli, con quale lo Studio Migliaccio ha attivo protocollo d’intesa per la consulenza legale pro-bono di migranti e richiedenti asilo, di un attivista politico contro le discriminazioni della comunità disabile del proprio Paese, il Marocco (Paese sicuro ai sensi dell’art. 2-bis del d.lgs 25/08), per il quale siamo riusciti a documentare, in tempi ristrettissimi e con certificazione medico-legale, la condizione di disabilità e, quindi, di persona vulnerabile (art.2, lett.h-bis, d.lgs. 25/08), in modo da evitare l’esame della domanda con la modalità accelerata, pur mantenendone la celerità: difatti, manifestata la volontà di chiedere protezione il 19.10.2023, egli era convocato in Questura Napoli (per il C3) il 31.10.2023 ed ascoltato dalla Commissione Territoriale di Napoli già il 14.11.2023, che gli accordava protezione nella seduta del 16.11.2023. Tutto in appena due mesi!

Caso segnalato dal SAI Napoli, affrontato e risolto con l’Abg. Carla Garcia Vilar