Immigrazione e cittadinanza: ai fini della legge n. 91 del 1992, art. 4 comma 2, “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

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La condizione della residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età va interpretata, con specifico riferimento all’avverbio “legalmente”, come “permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri, con l’esigenza di qualificare come “legale” la condizione costituita dall’ininterrotta residenza”, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica (Cass. n.12380/17).

Il Legislatore che con art. 33 D.L. n.69/13, conv. con modif. dalla L. n.98/13, ha previsto espressamente che: “1. Ai fini di cui all’art. 4, comma 2, L. 5 febbr. 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della P.A., ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 4, comma 2 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.

La dimostrazione della effettiva (ininterrotta) “residenza” in Italia può avvenire documentalmente (a puro titolo esemplificativo, certificazione anagrafica, documentazione sanitaria e vaccinale e documentazione scolastica) ed anche attraverso le dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza nel corso del libero interrogatorio, nel caso in esame ampiamente confermative del requisito legale.
All’accoglimento della domanda, segue la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana del ricorrente e l’ordine di trascrizione (art. 24 d.p.r. n. 396/2000) del provvedimento nei registri dello stato civile del Comune di dimora.

Tribunale di Napoli, Ordinanza n.6398/2023 del 28.11.2023

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