Il Comune non può negare l’iscrizione anagrafica al partner (non regolarmente soggiornante) di un cittadino italiano se la loro unione è debitamente attestata.

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Il Comune di Napoli, anche in assenza del permesso di soggiorno, deve procedere all’iscrizione anagrafica del partner di cittadino italiano e al suo inserimento nello stato di famiglia del partner, con annotazione anche del loro contratto di convivenza ai sensi della L. n. 76 del 2016, è quanto statuito dal Tribunale di Napoli in accoglimento di un ricorso presentato in via d’urgenza ex art. 700 cpc

La Direttiva 38/2004/CE, all’art.3, comma 2, tutela il diritto all’unità familiare in tutte le sue forme prevedendo che, “senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: … b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata“.

La normativa europea è stata recepita dall’Italia con dlgs n.30/2007, i cui articoli 3, co.2, lett. b), ed art. 9, co.5, lett. c-bis), prevedono che i familiari del cittadino dell’Unione che non abbiano un autonomo diritto di soggiorno possano procedere all’iscrizione anagrafica con la sola necessità di presentare “documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione” e la sottoscrizione di un “contratto di convivenza” nelle forme della L. n.76 del 2016 è “documentazione ufficiale” prova della stabile relazione.

Caso seguito e risolto con l’avv. Ida Laudisa. Massima redatta con l’avv. Valentina Mercadante.

Tribunale di Napoli, ordinanza n. cronol. 10742/2023 del 19/12/2023

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