Sussiste l’obbligo del Giudice del merito di disporre l’audizione della richiedente asilo allorquando emergano indizi che ella sia stata vittima di tratta, poiché il Giudice non deve fermarsi a verificare l’eventuale inverosimiglianza e lacunosità del racconto da ella reso in Commissione, ma deve avvalersi degli strumenti istruttori di cui dispone, tra cui quello dell’audizione giurisdizionale per fare emergere l’esperienza di tratta nonostante la reticenza della ricorrente, al fine di riconoscere, attraverso il racconto e tra le sue righe, l’esistenza di una diversa realtà storica, una diversa vicenda umana e la tratta sotterranea occultata dalla stessa ricorrente.
Massima a cura del dott. Daniele Casola
Cassazione Civile, Sez. I, 4 novembre 2020, ordinanza n.24573