Il termine per impugnare la decisione di manifesta infondatezza è di trenta giorni quando la procedura non sia stata “accelerata”.

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Va cassato il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di una decisione di manifesta infondatezza proposta nel termine di trenta giorni. Difatti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 28-bis e 28-ter d.lgs. 25/08, la valutazione di manifesta infondatezza della domanda di protezione è “prius logico” rispetto all’adozione delle procedure accelerate con conseguente operatività del dimezzamento dei termini per impugnare, dimezzamento che, invece, non può ritenersi operante quando la C.T. abbia adottato una decisione di infondatezza in base ad una valutazione all’esito di procedura ordinaria. Il termine di 15 giorni per la proposizione del ricorso in Tribunale opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall’inizio (dalla proposizione della domanda) nelle forme accelerate e/o nel caso in cui il richiedente sia stato trattenuto nei centri di cui all’art. 14 T.U.I. In mancanza di ciò, anche in presenza di un provvedimento della Commissione di rigetto per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello di trenta giorni e non quindici.

Massima a cura del dott. Daniele Casola

Cassazione Civile, ordinanza n.23021 del 21 ottobre 2020

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