L’avviato processo di radicamento in Italia impone la tutela della vita privata del richiedente protezione: segue il riconoscimento di protezione speciale ex art.32, co.3, d.lgs. n.25\2008

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V’è diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d.l. 130\20, nel testo previgente il cd. decreto Cutro, per il richiedente (cittadino nigeriano), il cui rimpatrio comporterebbe l’interruzione forzata dell’avviato processo di “radicamento”, anche sociale, che deriva dalla sua effettiva integrazione sul piano lavorativo. Reimmettere il richiedente in un contesto dal quale manca da diversi anni (Nigeria) e costringerlo ad affrontare tutte le plausibili difficoltà di reinserimento, sociale e lavorativo è violazione del suo diritto alla tutela della vita privata, riconosciuto dall’art. 8 CEDU, e richiamato quale condizione d’inespellibilità dall’art. 19, co.1.1., periodi III e IV, Testo Unico Immigrazione.

Tribunale di Napoli, sezione civile, decreto n.5222/2023 del 18/04/2023

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