L’inattendibilità del richiedente non “blocca” il dovere di cooperazione del Giudice.

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In tema di protezione sussidiaria ai sensi della lettera “c” dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007, il potere/dovere di indagine d’ufficio del Giudice circa la situazione generale esistente nel Paese del richiedente non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente riguardo alla vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa l’area geografica di provenienza. Il rischio di danno grave deve essere infatti considerato in chiave oggettiva e non può negarsi unicamente sulla base di quanto dichiarato dal richiedente riguardo i motivi che lo avevano originariamente determinato a lasciare il proprio Paese, senza accertare, all’attualità, la sussistenza di una situazione d’instabilità o di violenza indiscriminata, atteso che le esigenze di protezione possono sorgere anche in un momento successivo rispetto all’espatrio (art. 4 d.lgs. 251/07).

Va pertanto cassato il decreto del Tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione sussidiaria avanzata dal richiedente della Sierra Leone, senza alcun accertamento sulla situazione socio-politica e di sicurezza esistente (all’attualità) nel Paese di origine considerato.

Massima a cura del dott. Daniele Casola

Cassazione Civile, ordinanza n.24580 del 4 novembre 2020

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