Va annullato il diniego di “emersione” (l. 102/2009) fondato sull’esistenza di una segnalazione d’inammissibilità Schengen quando non ci sia prova dell’esistenza e dell’effettiva riferibilità all’istante di tale segnalazione nonché della sua perdurante efficacia all’epoca di adozione del diniego.
(n.d.r. sul punto, si veda Consiglio di Stato, 06 maggio 2016, n.1837)
TAR Campania – Napoli, 1 agosto 2018, sentenza n.5158
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