TAR Campania si pronuncia sull’utilizzabilità della procura covid nel processo amministrativo: art. 83, comma 20-ter, d.l. 18/20

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La procura rilasciata nelle forme dell’articolo 83, comma 20-ter, d.l. 18/20, convertito con modif. in L. n.27/20 è utilizzabile nel processo amministrativo, anche ai fini dell’esercizio del diritto di accesso a mezzo di un rappresentante.
La previsione dell’articolo 83, comma 20-ter può applicarsi al processo amministrativo in via analogica in forza del rinvio operato dall’articolo 39 c.p.a. Difatti, tale rinvio esprime un tendenziale principio di omogeneizzazione delle norme disciplinanti i due processi (civile ed amministrativo) e che può legittimare – in presenza di una situazione di emergenza che si pone per entrambe le giurisdizioni esattamente negli stessi termini – l’estensione al processo amministrativo di norme speciali, che sebbene riferite al solo processo civile, appaiono espressione di esigenze comuni e risultano applicabili senza necessità di adattamenti. Una interpretazione diversa porrebbe un problema di legittimità costituzionale della mancata estensione sotto il profilo della irragionevolezza e della limitazione del diritto alla difesa.

Massima a cura dell’avv. Ida Laudisa
TAR Campania – Napoli (Sezione Sesta)
Sentenza n. 39/2021
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