Tribunale di Brescia: va riconosciuto lo status di rifugiato alla ricorrente cittadina nigeriana vittima di sfruttamento sessuale (trafficking), in quanto donna vulnerata, esposta al pericolo di persecuzioni ed il rischio di re-trafficking nel Paese di provenienza ove sarebbe priva di una rete familiare protettiva e, comunque, percepita come diversa (in senso negativo), senza possibilità concrete di tutela statuale.

⏱ Tempo di lettura 2 min

Va riconosciuto lo status di rifugiato alla ricorrente cittadina della Nigeria (per appartenenza ad un determinato gruppo sociale) in quanto donna vittima di tratta, pur se non comparsa in udienza per essere ascoltata dal Tribunale, quando già in sede di audizione in commissione siano emersi plurimi indici significativi di trafficking (a titolo di esempio, la condizione d’isolamento familiare nel Paese di provenienza, la conseguente vulnerabilità, il totale affidamento ad un “buon samaritano” e nella speranza di una vita migliore, il giuramento e la promessa del pagamento di una somma di denaro, il trasferimento in Libia, la costrizione in un “connection house” e le violenze ivi subite, l’arrivo e la prostituzione anche in Italia, l’adesione alle procedure di referral) e la resistente commissione non abbia sollevato concrete censure in merito alla credibilità delle vicende narrate.

Alla condizione di  vittima di tratta della ricorrente corrisponde il pericolo di persecuzioni ed il rischio di re-trafficking. L’isolamento familiare, lo stigma sociale della persona costretta a prostituirsi e le difficoltà di trovare un’occupazione lavorativa sono fattori che, in concorso tra loro, esporrebbero la ricorrente al pericolo di essere nuovamente vittima di traffico, specie in Nigeria, Paese connotato da una forte discriminazione nei confronti delle donne ( La Nidegia si colloca al posto 139 su 156 paesi nell’indice sul divario di genere del “World Economic Forum).

A ciò si aggiunga che il rapporto “Orientamenti per paese: Nigeria”, pubblicato dall’(ex) E.A.S.O., dà atto della diffusione del fenomeno della tratta di persone in Nigeria e dell’inefficacia dell’applicazione della legislazione, pur esistente, nonché del maggior rischio di esposizione alla ricaduta nella tratta delle donne sole, prive di una rete di legami familiari a sostenerle (profilo nel quale rientra proprio la ricorrente). Proprio l’assenza di un sistema effettivo di protezione impone al riconoscimento dello status rifugiato ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), f), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

 

Tribunale Ordinario di Brescia, sezione settima civile, decreto n.845.2024 del 19.01.2024

 Scarica qui il provvedimento