Tribunale di Napoli: il rischio di subire violazione al (fondamentale) diritto al rispetto della vita privata del ricorrente, cittadino del Senegal, comporta il riconoscimento di protezione speciale ai sensi dell’ex art. 32, co.3, d.lgs. 25/2008, come novellato dal d.l. 130/2020.

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Ricorre rischio di violazione del fondamentale diritto alla vita privata nel caso di rimpatrio di un richiedente (cittadino senegalese) radicato in Italia e che abbia avviato un concreto percorso d’integrazione sociale e lavorativo nel Paese in cui vive da oltre sei anni. Il rimpatrio lo renderebbe vulnerabile, costringendolo – in tale condizione – a reimmettersi in un contesto sociale che non gli può offrire un serio sostegno e, in uno al suo difetto di competenze specifiche, lavorative o d’istruzione, dare concrete possibilità di sopravvivenza. Sul territorio nazionale, invece, il richiedente, nonostante le condizioni iniziali di svantaggio in cui si è trovato, ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio e tanto rileva ai fini della invocata protezione (umanitaria).

Le fonti consultate, infatti, riportano l’essenzialità, per gli abitanti di tali Paesi (Africa occidentale subsahariana), dell’appoggio familiare, visto che lo Stato, soprattutto nelle zone rurali, non offre alcun tipo di prestazione assistenziale, ed il grave disvalore che si ascrive all’ipotesi di potere essere escluso dalla rete familiare o di non potere contare sul suo apporto vitale, sia sul piano economico, sia su quello sociale, sia anche su quello lavorativo, stante il carattere per buona parte informale dell’economia diffusa in questi paesi e la necessità di intrattenere e mantenere rapporti fiduciari (cfr. Landinfo, 15.5.2019, West-Afrika: Network, su ecoi.net).

Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, decreto n.7636/2023 del 08.06.2023, a cura dell’avv. Ida Laudisa.

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