Non può essere adottato il c.d. “respingimento differito” nei confronti della cittadina nigeriana richiedente asilo in T.N., giusta l’esclusione di cui all’art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998 il quale dispone che “le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell’articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.”
Inoltre, non avendo l’Amministrazione provveduto ad informare la straniera della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, omettendo quindi di effettuare qualsivoglia atto istruttorio volto a verificare la sussistenza dei presupposti ostativi all’adozione del decreto di respingimento, questo va annullato per violazione dell’articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE del quale, pure in difetto di previsione espressa da parte della anzidetta normativa di recepimento, deve affermarsi l’efficacia diretta nel nostro ordinamento.
Tribunale di Palermo, ordinanza del 29 aprile 2017
⏱ Tempo di lettura < 1 min