Tribunale Ordinario di Roma – Istanza di sospensione ex art.35bis, co.13, d.lgs.25/08: la necessità di garantire al ricorrente in Cassazione l’effettivo esercizio del diritto di difesa dopo l’eventuale accoglimento del ricorso determina l’accoglimento dell’istanza.

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L’istante, richiedente asilo nigeriano, impugnava innanzi alla Suprema Corte il decreto col quale il Tribunale di Roma aveva respinto il ricorso proposto ex art.35bis, d.lgs.25/08; nelle more, con istanza presentata ai sensi dell’art.35bis, co.13, d.lgs.25/08, chiedeva sospendersi gli effetti del predetto decreto.

Il Tribunale, ritenuti fondati i motivi dell’istanza cautelare, compie una valutazione prognostica e dispone la sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto, ritenendo che l’eventuale allontanamento coatto del ricorrente dal TN – se accolto il ricorso allo stato pendente innanzi alla SC – pregiudicherebbe il suo diritto alla difesa piena ed effettiva. Pertanto, l’istanza viene accolta sul rilievo che “un eventuale accoglimento del ricorso per cassazione potrebbe implicare la necessità di un effettivo contatto del ricorrente con il difensore, se non anche di una nuova audizione”, nonché con la ulteriore considerazione che “la situazione di fatto a suo tempo dedotta potrebbe subire deterioramenti irreversibili rispetto a quella rappresentata al momento della domanda di asilo”.

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVIII Civile, decreto del 05/03/2024.

Caso seguito e risolto con la Dott.ssa Martina Onesto.

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