La comprovata esistenza di un rapporto di lavoro e, quindi, la prognosi (favorevole) di accoglimento della domanda di protezione speciale è circostanza che consente la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di “manifesta infondatezza” di una domanda di protezione internazionale.

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La documentata esistenza di un rapporto di lavoro (anche se a tempo determinato) è circostanza idonea a fondare una prognosi di accoglimento della domanda di protezione speciale e giustifica la concessione dell’invocata tutela cautelare interinale ai sensi dell’art. 35 bis, commi 3 e 4, del d.l. 25/2008, come introdotto dall’art. 6, co. 1, d.l. 13/17.
Spetta, infatti, al Tribunale l’esame del fumus boni iuris, sia della domanda di protezione internazionale, sia della domanda di protezione speciale eventualmente proposta in via cumulativa alla prima in sede giurisdizionale.

Caso seguito con l’Avv. Maria Teresa Migliaccio

Tribunale Ordinario di Perugia, decreto del 25.07.2023

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