La documentata esistenza di un rapporto di lavoro (anche se a tempo determinato) è circostanza idonea a fondare una prognosi di accoglimento della domanda di protezione speciale e giustifica la concessione dell’invocata tutela cautelare interinale ai sensi dell’art. 35 bis, commi 3 e 4, del d.l. 25/2008, come introdotto dall’art. 6, co. 1, d.l. 13/17.
Spetta, infatti, al Tribunale l’esame del fumus boni iuris, sia della domanda di protezione internazionale, sia della domanda di protezione speciale eventualmente proposta in via cumulativa alla prima in sede giurisdizionale.
Caso seguito con l’Avv. Maria Teresa Migliaccio
Tribunale Ordinario di Perugia, decreto del 25.07.2023