La comprovata esistenza di un rapporto di lavoro e, quindi, la prognosi (favorevole) di accoglimento della domanda di protezione speciale è circostanza che consente la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di “manifesta infondatezza” di una domanda di protezione internazionale.

⏱ Tempo di lettura < 1 min La documentata esistenza di un rapporto di lavoro (anche se a tempo determinato) è circostanza idonea a fondare una prognosi di accoglimento della domanda di protezione speciale e giustifica la concessione dell’invocata tutela cautelare interinale ai sensi dell’art. 35 bis, commi 3 e 4, del d.l. 25/2008, come introdotto dall’art. 6, co. 1, d.l. 13/17. Spetta, infatti, […]