Cassazione Civile, ordinanza n.16954 del 7 luglio 2017

⏱ Tempo di lettura < 1 min La proposizione del ricorso avverso il diniego di protezione internazionale ne sospende l’efficacia esecutiva, con la conseguenza che, secondo l’interpretazione data dalla CGUE all’art. 2, par. 1, della Direttiva CEE n.115 del 2008, non scatta l’obbligo per il r.a. di lasciare il T.N., permanendo la situazione di inespellibilità fino all’esito del ricorso.