La Suprema Corte cassa con rinvio al Tribunale di Bari affinchè si attenga al seguente principio di diritto: per il riconoscimento di protezione speciale è superata la cd. “valutazione comparativa”, anche attenuata (a proporzionalità inversa), quando vi sia integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, con la necessità invece di dare rilievo autonomo tanto al “radicamento lavorativo”, quanto al “radicamento affettivo”, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita privata, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita familiare.

⏱ Tempo di lettura 2 min In tema di protezione internazionale “speciale”, la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile ratione temporis nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all’entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – […]