Maggio 6

Consiglio di Stato, 6 maggio 2016, sentenza n.1837

Un provvedimento di inammissibilità nei territori dell’area Schengen, emesso dagli organi di uno Stato membro dell’Unione Europea, non comporta necessariamente l’obbligo, per lo Stato nel quale risiede il cittadino extracomunitario, di ritirare il permesso di soggiorno, o di rifiutarne il rinnovo.