Novembre 4

Tribunale di Napoli: se accertata l’assenza, nel Paese di provenienza (Nigeria), di “anticorpi” contro la violenza di genere e la tratta, alla donna che già ne sia stata vittima, in patria e nei Paesi di transito, va riconosciuto lo status di rifugiata.

Oggi 4 novembre, in occasione della ricorrenza del 73-simo anniversario della Convenzione Europea dei Diritti Umani , si pubblica una massima relativa alle forme di schiavitù contemporanea (schiavitù domestica e tratta degli esseri umani) vietate dall’art. 4 della Convenzione. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente – giovane donna nigeriana – in sede amministrativa ed anche in.

Ottobre 10

La Corte Suprema, sezione di lavoro, accoglie il riscorso, cassa il decreto impugnato e rimanda al Tribunale di Salerno: riaffermati i principi di “necessaria” valutazione del grado di integrazione lavorativa e di “autonomia” della domanda di protezione umanitaria rispetto delle diverse e superiori forme do protezione.

È fondato il ricorso avverso la decisione del Tribunale di Salerno che non ha valutato i fattori di integrazione lavorativa e di vulnerabilità (inclusa le giovane età al momento dell’espatrio, l’assenza di legami famigliari nel Paese di origine, le violenze e torture subite in Libia), non così uniformato ai principi di “comparazione attenuata” attualmente consolidati.

Maggio 16

Corte di Appello di Reggio Calabria riconosce al cittadino pakistano del Punjab lo status di avente diritto a protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del D. Lg. n. 251 del 2007 e modif. succ.

Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi al artt. 14 e ss. del D.Lg. n. 251 del 2007 non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione di personale e diretta esposizione al rischio, quando – dalla situazione generale del Paese – sia possibile evincere che la violenza è generalizzata e non controllata.

Ottobre 27

La donna vittima di violenze domestiche in patria ha diritto al riconoscimento di protezione internazionale se lo Stato d’origine non fornisce adeguata tutela.

a cura della Dott.ssa Martina Onesto La Corte di Cassazione ha affermato che “ai sensi dell’art.3, co.1, lett. b) della Convenzione di Istanbul, “ per “violenza domestica” devono intendersi tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi.