Agosto 30

La comprovata esistenza di un rapporto di lavoro e, quindi, la prognosi (favorevole) di accoglimento della domanda di protezione speciale è circostanza che consente la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di “manifesta infondatezza” di una domanda di protezione internazionale.

La documentata esistenza di un rapporto di lavoro (anche se a tempo determinato) è circostanza idonea a fondare una prognosi di accoglimento della domanda di protezione speciale e giustifica la concessione dell’invocata tutela cautelare interinale ai sensi dell’art. 35 bis, commi 3 e 4, del d.l. 25/2008, come introdotto dall’art. 6, co. 1, d.l. 13/17..

Agosto 7

Cassazione Civile: l’inserimento socio-lavorativo raggiunto nel Paese ospitante dal richiedente protezione internazionale conduce al riconoscimento della protezione speciale quando il ritorno nel Paese d’origine (Senegal) rende probabile lo “scadimento” delle sue condizioni di vita privata e/o familiare.

Quando si accerti – attraverso la produzione in giudizio di documentazione lavorativa e scolastica – che un significativo livello d’inserimento in Italia sia stato raggiunto da un richiedente protezione, il probabile significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare tutelate dall’art.8 CEDU nel Paese d’origine (Senegal) deve condurre al riconoscimento di protezione speciale:.