Novembre 4

Tribunale di Napoli: se accertata l’assenza, nel Paese di provenienza (Nigeria), di “anticorpi” contro la violenza di genere e la tratta, alla donna che già ne sia stata vittima, in patria e nei Paesi di transito, va riconosciuto lo status di rifugiata.

Oggi 4 novembre, in occasione della ricorrenza del 73-simo anniversario della Convenzione Europea dei Diritti Umani , si pubblica una massima relativa alle forme di schiavitù contemporanea (schiavitù domestica e tratta degli esseri umani) vietate dall’art. 4 della Convenzione. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente – giovane donna nigeriana – in sede amministrativa ed anche in.

Maggio 30

Ai sensi dell’ ex art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251\2007, l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in particolare donna vittima di tratta, è motivo valido per il riconoscimento dello status di rifugiata.

Ai fini di tale riconoscimento, infatti, i plurimi atti di violenza posti in essere da soggetti persecutori (anche privati) di cui è stata vittima la ricorrente (cittadina nigeriana) nel proprio Paese ed in quello di transito (Libia), così come il concorrente ed attuale rischio di re-trafficking e a stigmatizzazione sociale e familiare sono riconducibili a.

Maggio 26

Il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso e riconosce lo status di rifugiata alla giovane cittadina nigeriana che ha subito atti di violenza (in forma grave: tratta) ed MGF, in quanto atti di persecuzione dovuti alla sua apparenza ad un determinato gruppo sociale “donna”.

È fondato il diritto alla protezione internazionale per essere inequivoco il fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, sottoposta a mutilazione genitale femminile di secondo tipo (la classificazione OMS) e che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio. Tali dati costituiscono una forma distinta di persecuzione, che ricade all’interno della definizione.

Febbraio 27

La reiterazione, in forma grave ed eterogenea, di atti di violenza gender based nei confronti di una donna impone di qualificare la sua domanda di protezione quale rifugio per persecuzioni dovute all’apparenza ad un determinato gruppo sociale, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251.

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda e riconosce alla richiedente cittadina della Nigeria lo status di rifugiata tenuto conto di una lunga e variegata serie di atti di grave violenza di genere, sviluppatasi per anni, in patria ed all’estero, quali sono i ripetuti abusi sessuali, nonché di quelli temuti in caso di rimpatrio. La.