Giugno 29

La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando secondo la disciplina pre-Salvini (d.l. n. 113/2018), riconosce la protezione umanitaria al ricorrente cittadino bengalese il cui rimpatrio, oltre a farlo regredire a condizioni economiche di bisogno, gli precluderebbe il libero esercizio di diritti fondamentali di libertà e di sicurezza.

La Corte ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale, secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 113/18, in relazione ad un duplice profilo: a) il rischio concreto che l’uomo, ormai inseritosi stabilmente e proficuamente nel tessuto sociale e lavorativo italiano, possa regredire, in caso di rimpatrio, a condizioni.

Settembre 6

Tribunale di Napoli: La sola previsione come reato delle relazioni omosessuali, unitamente alla forte omofobia diffusa nel Paese di provenienza del richiedente asilo, è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

a cura della Dott.ssa Martina Onesto La previsione come reato delle relazioni omosessuali, unitamente alla forte omofobia diffusa in Nigeria, acuitasi dopo la promulgazione nel 2014 della legge per la messa al bando delle unioni fra persone dello stesso sesso [Same Sex Marriage (Prohibition) Act], costituiscono certamente una privazione del diritto fondamentale di vivere la.

Agosto 13

Accompagnamento alla frontiera del cittadino straniero: la “crocetta” non esaurisce l’obbligo di motivazione incombente sul Giudice della convalida.

a cura dell’Avv. Luigi Migliaccio Non è sufficiente “barrare la casella” relativa al generico richiamo dei presupposti di legge, ma la convalida dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13 co. 4 T.U.I.), impone che il provvedimento giurisdizionale adottato all’esito dell’udienza camerale prevista dall’art. 13 co. 5 bis T.U.I. sia motivato e rechi.

Luglio 12

Giudice di Pace di Napoli: espulsione illegittima se non tradotta in lingua conosciuta dallo straniero.

a cura dell’Avv. Pasquale Mormile È illegittima l’espulsione del cittadino straniero per omessa traduzione dell’atto espulsivo. Nel caso di specie il signor H.K., cittadino bengalese, era destinatario di un decreto di espulsione tradotto nella sola lingua inglese (a caratteri latini), rendendosi incomprensibile il contenuto dell’atto, limitativo della sfera giuridica e personale del ricorrente che, invece,.