Agosto 7

Cassazione Civile: l’inserimento socio-lavorativo raggiunto nel Paese ospitante dal richiedente protezione internazionale conduce al riconoscimento della protezione speciale quando il ritorno nel Paese d’origine (Senegal) rende probabile lo “scadimento” delle sue condizioni di vita privata e/o familiare.

Quando si accerti – attraverso la produzione in giudizio di documentazione lavorativa e scolastica – che un significativo livello d’inserimento in Italia sia stato raggiunto da un richiedente protezione, il probabile significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare tutelate dall’art.8 CEDU nel Paese d’origine (Senegal) deve condurre al riconoscimento di protezione speciale:.

Ottobre 27

La donna vittima di violenze domestiche in patria ha diritto al riconoscimento di protezione internazionale se lo Stato d’origine non fornisce adeguata tutela.

a cura della Dott.ssa Martina Onesto La Corte di Cassazione ha affermato che “ai sensi dell’art.3, co.1, lett. b) della Convenzione di Istanbul, “ per “violenza domestica” devono intendersi tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi.

Settembre 7

Cassazione: viola l’obbligo ex art. 8, co.3, d.lgs. 25/08 l’omessa individuazione di fonti informative specifiche e aggiornate sulle condizioni del Paese d’origine.

a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’esame delle condizioni nel Paese d’origine del richiedente asilo deve avvenire tramite integrazione istruttoria officiosa e non può limitarsi a generiche valutazioni: incorre, pertanto, nella violazione dell’art. 8, co.3, d.lgs. 25/08 (e nel conseguente vizio di motivazione apparente) la sentenza pronunciata.

Agosto 13

Accompagnamento alla frontiera del cittadino straniero: la “crocetta” non esaurisce l’obbligo di motivazione incombente sul Giudice della convalida.

a cura dell’Avv. Luigi Migliaccio Non è sufficiente “barrare la casella” relativa al generico richiamo dei presupposti di legge, ma la convalida dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13 co. 4 T.U.I.), impone che il provvedimento giurisdizionale adottato all’esito dell’udienza camerale prevista dall’art. 13 co. 5 bis T.U.I. sia motivato e rechi.