Marzo 22

Fondato è il timore di subire un danno grave (nella fattispecie, detenzione in condizioni disumane e tortura) per il richiedente protezione internazionale cittadino di Pakistan che ivi sarebbe a rischio di condanna da parte della Corte Marziale per il reato di diserzione militare (nella fattispecie, trattasi di militare della Marina): segue la dichiarazione del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 2, lett. g), e 14, lett. b), d.lgs. 251.

Erra sul piano logico-giuridico la Commissione Territoriale che, nel momento in cui, pur ritenendo verosimile che l’istante sia stato un militare della Marina Militare pakistana, non abbia poi considerato che già per il solo fatto di essere espatriato clandestinamente, ancora in forze presso la Marina Militare pakistana, egli si è reso responsabile del reato di.

Settembre 21

Protezione internazionale: valida ai fini delle notificazioni l’elezione del domicilio presso il difensore.

La notifica della decisione presso il domicilio, diverso da quello dichiarato, è nulla e il ricorrente andrà rimesso in termini in assegue dei principi già indicati da Corte Costituzionale 198 e 227/2000 con le quali si affermato il principio secondo il quale il termine inizia a decorrere dalla conoscenza dell’atto. Tribunale di Genova, decreto di.

Giugno 29

La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando secondo la disciplina pre-Salvini (d.l. n. 113/2018), riconosce la protezione umanitaria al ricorrente cittadino bengalese il cui rimpatrio, oltre a farlo regredire a condizioni economiche di bisogno, gli precluderebbe il libero esercizio di diritti fondamentali di libertà e di sicurezza.

La Corte ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale, secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 113/18, in relazione ad un duplice profilo: a) il rischio concreto che l’uomo, ormai inseritosi stabilmente e proficuamente nel tessuto sociale e lavorativo italiano, possa regredire, in caso di rimpatrio, a condizioni.

Giugno 26

Il Tribunale di Salerno riconosce protezione internazionale al cittadino nigeriano perseguitato per l’orientamento sessuale.

Ai sensi degli artt.7 e ss. va riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente protezione (cittadino nigeriano) che abbia lasciato il suo Paese per il timore di subire persecuzioni in ragione del proprio orientamento sessuale (appartenenza ad un particolare gruppo sociale: art.8, comma 1, lett. d, d.lgs n.251/2007) e che abbia tempestivamente presentato domanda di.