a cura dell’Avv. Alessia Nicodemo In tema di espulsione del cittadino straniero lungosoggiornante, è illegittimo il provvedimento prefettizio emesso sulla scorta di una presunta pericolosità sociale senza una motivata valutazione del ricorrente delle cause di espulsione indicate dall’art. 9, co. 10, d.lgs 286/1998 (“gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato”) o della riconducibilità.
Espulsione per pericolosità sociale: non bastano i precedenti penali, ma è necessario un esame complessivo della personalità.
In tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13, c. 2, l. c), t.u.i., il GdP non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali dello straniero, ma deve estendere il proprio giudizio anche all’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale.
Cassazione Civile, sentenza n.14238 del 4 giugno 2018
L’interesse del minore ha carattere di prevalenza in ragione del bene giuridico protetto dall’art.31 t.u.
Consiglio di Stato, 10 febbraio 2017, ordinanza n.554
Nelle more del giudizio dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale, nella ponderazione dei contrapposti interessi, in assenza di profili di pericolosità ed alla luce della situazione lavorativa dell’appellante, occorre dare prevalenza all’interesse di quest’ultimo a non essere allontanato dal territorio italiano.