Luglio 26

Cassazione Civile: in materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’allegazione di MGF è rilevante per tutte le forme di protezione (status, sussidiaria ed umanitaria), trattandosi di pratica gender based, che rappresenta, per la persona che le subisce o rischia di subirla, atto persecutorio e trattamento oggettivamente inumano e degradante, di fronte al quale il Giudice della protezione deve avere un ruolo attivo, compiendo ogni incombente istruttorio officioso ritenuto necessario, compreso l’audizione della ricorrente.

Va accolto il ricorso proposto dalla richiedente protezione internazionale, cittadina nigeriana, che alleghi di aver subito mutilazioni (documentate da certificazione medica) e di temere, in caso di rimpatrio, di subire ancora persecuzioni basate sul genere o trattamenti inumani o degradanti atteso il clima socio-culturale caratterizzante il Paese d’origine. Difatti, il rischio di assoggettamento a pratiche.

Gennaio 17

Ricorso in Cassazione e tutela cautelare del richiedente protezione internazionale.

Va accolta l’istanza cautelare avanzata ai sensi dell’art.35bis, comma 13, D.Lgs. 25/2008 (alla sezione specializzata in materia di immigrazione del competente Tribunale) dal richiedente protezione ricorrente in Cassazione quando v’è il pericolo di un suo allontanamento dal territorio nazionale in pendenza della definizione del giudizio in Cassazione e in considerazione della concreta ed estrema difficoltà.

Ottobre 10

La Corte Suprema, sezione di lavoro, accoglie il riscorso, cassa il decreto impugnato e rimanda al Tribunale di Salerno: riaffermati i principi di “necessaria” valutazione del grado di integrazione lavorativa e di “autonomia” della domanda di protezione umanitaria rispetto delle diverse e superiori forme do protezione.

È fondato il ricorso avverso la decisione del Tribunale di Salerno che non ha valutato i fattori di integrazione lavorativa e di vulnerabilità (inclusa le giovane età al momento dell’espatrio, l’assenza di legami famigliari nel Paese di origine, le violenze e torture subite in Libia), non così uniformato ai principi di “comparazione attenuata” attualmente consolidati.

Maggio 13

Art. 35bis, comma 13, D.lgs. n.25/2008: il Tribunale di Roma sospende degli effetti del decreto di rigetto impugnato in Cassazione per garantire la difesa effettiva e le prerogative istruttorie del Giudice di rinvio.

Le esigenze difensive e di “effettività di contatto” tra il ricorrente e il suo difensore e la necessità di garantire – in una eventuale fase rescissoria – la possibilità di un supplemento di istruttoria (nuova audizione del richiedente protezione) impongono di accordare tutela cautelare al ricorrente in Cassazione (art.35bis, comma 13, d.lgs.25/2008), col ripristino dell’efficacia.