Novembre 28

Immigrazione e cittadinanza: ai fini della legge n. 91 del 1992, art. 4 comma 2, “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

La condizione della residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età va interpretata, con specifico riferimento all’avverbio “legalmente”, come “permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri, con l’esigenza di qualificare come “legale” la condizione costituita dall’ininterrotta residenza”, applicandosi.

Novembre 4

Tribunale di Napoli: se accertata l’assenza, nel Paese di provenienza (Nigeria), di “anticorpi” contro la violenza di genere e la tratta, alla donna che già ne sia stata vittima, in patria e nei Paesi di transito, va riconosciuto lo status di rifugiata.

Oggi 4 novembre, in occasione della ricorrenza del 73-simo anniversario della Convenzione Europea dei Diritti Umani , si pubblica una massima relativa alle forme di schiavitù contemporanea (schiavitù domestica e tratta degli esseri umani) vietate dall’art. 4 della Convenzione. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente – giovane donna nigeriana – in sede amministrativa ed anche in.

Luglio 26

Tribunale Ordinario di Roma – sez. Immigrazione: La manifestazione di volontà di chiedere protezione, non soggetta ad alcun formalismo, è sufficiente a configurare un obbligo dell’Amministrazione a verbalizzarla nei termini stringenti previsti dalla normativa interna ed internazionale. Obbligo che, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, giustifica l’azione d’urgenza ex art.700c.p.c.

Ricevuta la chiara e univoca volontà del ricorrente (cittadino del Bangladesh) di chiedere la protezione speciale, l’A. competente (Questura di Latina) è obbligata a rispondere, formalizzare la domanda nei tempi previsti, fissare un appuntamento a tal fine o consentire una sorta di prenotazione allo scopo. È infatti diritto inalienabile della persona, costituzionalmente tutelato, quello di.

Giugno 8

Tribunale di Napoli: il rischio di subire violazione al (fondamentale) diritto al rispetto della vita privata del ricorrente, cittadino del Senegal, comporta il riconoscimento di protezione speciale ai sensi dell’ex art. 32, co.3, d.lgs. 25/2008, come novellato dal d.l. 130/2020.

Ricorre rischio di violazione del fondamentale diritto alla vita privata nel caso di rimpatrio di un richiedente (cittadino senegalese) radicato in Italia e che abbia avviato un concreto percorso d’integrazione sociale e lavorativo nel Paese in cui vive da oltre sei anni. Il rimpatrio lo renderebbe vulnerabile, costringendolo – in tale condizione – a reimmettersi.