Il Legislatore che con art. 33 D.L. n.69/13, conv. con modif. dalla L. n.98/13, ha previsto espressamente che: “1. Ai fini di cui all’art. 4, comma 2, L. 5 febbr. 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della P.A., ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 4, comma 2 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.
La dimostrazione della effettiva (ininterrotta) “residenza” in Italia può avvenire documentalmente (a puro titolo esemplificativo, certificazione anagrafica, documentazione sanitaria e vaccinale e documentazione scolastica) ed anche attraverso le dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza nel corso del libero interrogatorio, nel caso in esame ampiamente confermative del requisito legale.
All’accoglimento della domanda, segue la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana del ricorrente e l’ordine di trascrizione (art. 24 d.p.r. n. 396/2000) del provvedimento nei registri dello stato civile del Comune di dimora.
Tribunale di Napoli, Ordinanza n.6398/2023 del 28.11.2023