Sussiste in Ucraina una condizione di violenza indiscriminata per il conflitto armato interno ed internazionale, con minaccia alla vita dei civili, tale da accedere immediatamente al riconoscimento dello status di avente diritto a protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art.14 d.lgs. n.251/2007, finanche superando le allegazioni della parte che aveva dedotto pericolo di persecuzioni.
Corte d’Appello Napoli: la condanna a morte comminata nel Paese di provenienza giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a e b, d.lgs. 251/07
a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a, d.lgs. 251/07, la preclusione da delitto ostativo commesso nel Paese di provenienza prevista dall’art. 16, d.lgs 251/07 è “recessiva rispetto al rischio di condanna a morte, se e in quanto la pena capitale sia prevista.
Corte d’Appello di Venezia: le minacce e le violenze legate a motivi politici, in assenza di tutela effettiva delle autorità, integrano riconoscimento di protezione sussidiaria
a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’essersi sottratto a intimidazioni e violenze di natura politica nel Paese d’origine, in un contesto privo di un effettivo controllo da parte delle autorità, costituisce valido presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b, d.lgs. 251/07. Corte.
Cassazione: viola l’obbligo ex art. 8, co.3, d.lgs. 25/08 l’omessa individuazione di fonti informative specifiche e aggiornate sulle condizioni del Paese d’origine.
a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’esame delle condizioni nel Paese d’origine del richiedente asilo deve avvenire tramite integrazione istruttoria officiosa e non può limitarsi a generiche valutazioni: incorre, pertanto, nella violazione dell’art. 8, co.3, d.lgs. 25/08 (e nel conseguente vizio di motivazione apparente) la sentenza pronunciata.