Si ritiene che la ricorrente, cittadina nigeriana, appartenga al “particolare gruppo sociale” ai sensi dell’art. 8 lett. d, d.lgs. n.251/07, ai fini della valutazione dello status di rifugiato, rientrando il matrimonio forzato, quando era ancora minorenne, nel concetto di grave atto di violenza fisica e psichica, di cui all’art. 7 lett. A) d.lgs 251/07: emerge.
Annullamento dell’espulsione del cittadino ucraino alla luce della sospesa dell’Ucraina dalla lista dei “Paesi di origine sicuri” fino al dicembre 2022.
a cura dell’avv. Carmine Sgariglia Va annullata l’espulsione del cittadino ucraino alla luce dell’attuale stato di guerra esistente in Ucraina. Il precedente diniego di protezione internazionale è travolto dalla revisione della lista dei Paesi sicuri operata con decreto del 9 marzo 2022 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (G.U. Serie Generale n.59.
Il Tribunale di Napoli riconosce protezione internazionale alla richiedente nigeriana affetta da HIV, affermando la rilevanza dei comportamenti discriminatori che patirebbe in Nigeria: tale condizione è, infatti, riconducibile all’ipotesi normativa di persecuzioni dovute all’appartenenza ad un particolare gruppo sociale.
È condivisibile quanto sostenuto nel ricorso introduttivo circa l’appartenenza della ricorrente ad un particolare gruppo sociale, in quanto affetta da HIV, malattia che in Nigeria è avvolta in un clima di paura e discriminazione (si veda EASO Guidance on membership of a particular social group) poiché malattie come HIV/AIDS possono essere considerate un background comune.