Marzo 27

Il Tribunale di Napoli riconosce protezione internazionale alla giovane richiedente nigeriana per le violenze fisica e psicologica patite in quanto vittima di un matrimonio “non voluto” (child marriage).

Si ritiene che la ricorrente, cittadina nigeriana, appartenga al “particolare gruppo sociale” ai sensi dell’art. 8 lett. d, d.lgs. n.251/07, ai fini della valutazione dello status di rifugiato, rientrando il matrimonio forzato, quando era ancora minorenne, nel concetto di grave atto di violenza fisica e psichica, di cui all’art. 7 lett. A) d.lgs 251/07: emerge.

Marzo 25

Annullamento dell’espulsione del cittadino ucraino alla luce della sospesa dell’Ucraina dalla lista dei “Paesi di origine sicuri” fino al dicembre 2022.

a cura dell’avv. Carmine Sgariglia Va annullata l’espulsione del cittadino ucraino alla luce dell’attuale stato di guerra esistente in Ucraina. Il precedente diniego di protezione internazionale è travolto dalla revisione della lista dei Paesi sicuri operata con decreto del 9 marzo 2022 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (G.U. Serie Generale n.59.

Marzo 23

Il Tribunale di Napoli riconosce protezione internazionale alla richiedente nigeriana affetta da HIV, affermando la rilevanza dei comportamenti discriminatori che patirebbe in Nigeria: tale condizione è, infatti, riconducibile all’ipotesi normativa di persecuzioni dovute all’appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

È condivisibile quanto sostenuto nel ricorso introduttivo circa l’appartenenza della ricorrente ad un particolare gruppo sociale, in quanto affetta da HIV, malattia che in Nigeria è avvolta in un clima di paura e discriminazione (si veda EASO Guidance on membership of a particular social group) poiché malattie come HIV/AIDS possono essere considerate un background comune.