Sussiste in Ucraina una condizione di violenza indiscriminata per il conflitto armato interno ed internazionale, con minaccia alla vita dei civili, tale da accedere immediatamente al riconoscimento dello status di avente diritto a protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art.14 d.lgs. n.251/2007, finanche superando le allegazioni della parte che aveva dedotto pericolo di persecuzioni.
Annullamento dell’espulsione del cittadino ucraino alla luce della sospesa dell’Ucraina dalla lista dei “Paesi di origine sicuri” fino al dicembre 2022.
a cura dell’avv. Carmine Sgariglia Va annullata l’espulsione del cittadino ucraino alla luce dell’attuale stato di guerra esistente in Ucraina. Il precedente diniego di protezione internazionale è travolto dalla revisione della lista dei Paesi sicuri operata con decreto del 9 marzo 2022 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (G.U. Serie Generale n.59.
Tribunale di Bari, ordinanza n. 18168 del 26 giugno 2017
Va riconosciuta protezione umanitaria alla giovane cittadina ucraina la cui situazione personale risulti meritevole di tutela ai sensi di convenzioni universali o regionali nonchè di principi costituzionali, tenuto conto del suo documentato inserimento nel tessuto socio-economico italiano.
Tribunale di Campobasso, ordinanza del 16 marzo 2017
Va riconosciuta protezione sussidiaria alla cittadina ucraina, proveniente da Donetsk, stante la minaccia alla vita dei civili per la perdurante situazione di violenza indiscriminata, il cui profilo di rischio sia stato dedotto dalla ricorrente e comprovato da report accreditati. Rileva altresì il forte radicamento della r.a. nel Paese ospitante.