Novembre 28

Immigrazione e cittadinanza: ai fini della legge n. 91 del 1992, art. 4 comma 2, “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

La condizione della residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età va interpretata, con specifico riferimento all’avverbio “legalmente”, come “permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri, con l’esigenza di qualificare come “legale” la condizione costituita dall’ininterrotta residenza”, applicandosi.

Luglio 26

Cassazione Civile: in materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’allegazione di MGF è rilevante per tutte le forme di protezione (status, sussidiaria ed umanitaria), trattandosi di pratica gender based, che rappresenta, per la persona che le subisce o rischia di subirla, atto persecutorio e trattamento oggettivamente inumano e degradante, di fronte al quale il Giudice della protezione deve avere un ruolo attivo, compiendo ogni incombente istruttorio officioso ritenuto necessario, compreso l’audizione della ricorrente.

Va accolto il ricorso proposto dalla richiedente protezione internazionale, cittadina nigeriana, che alleghi di aver subito mutilazioni (documentate da certificazione medica) e di temere, in caso di rimpatrio, di subire ancora persecuzioni basate sul genere o trattamenti inumani o degradanti atteso il clima socio-culturale caratterizzante il Paese d’origine. Difatti, il rischio di assoggettamento a pratiche.

Maggio 26

Il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso e riconosce lo status di rifugiata alla giovane cittadina nigeriana che ha subito atti di violenza (in forma grave: tratta) ed MGF, in quanto atti di persecuzione dovuti alla sua apparenza ad un determinato gruppo sociale “donna”.

È fondato il diritto alla protezione internazionale per essere inequivoco il fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, sottoposta a mutilazione genitale femminile di secondo tipo (la classificazione OMS) e che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio. Tali dati costituiscono una forma distinta di persecuzione, che ricade all’interno della definizione.