Marzo 22

Fondato è il timore di subire un danno grave (nella fattispecie, detenzione in condizioni disumane e tortura) per il richiedente protezione internazionale cittadino di Pakistan che ivi sarebbe a rischio di condanna da parte della Corte Marziale per il reato di diserzione militare (nella fattispecie, trattasi di militare della Marina): segue la dichiarazione del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 2, lett. g), e 14, lett. b), d.lgs. 251.

Erra sul piano logico-giuridico la Commissione Territoriale che, nel momento in cui, pur ritenendo verosimile che l’istante sia stato un militare della Marina Militare pakistana, non abbia poi considerato che già per il solo fatto di essere espatriato clandestinamente, ancora in forze presso la Marina Militare pakistana, egli si è reso responsabile del reato di.

Settembre 26

L’esperienza lavorativa in Italia è rilevante per il riconoscimento di protezione umanitaria.

In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, cittadino pakistano, deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di contratti di lavoro.

Maggio 16

Corte di Appello di Reggio Calabria riconosce al cittadino pakistano del Punjab lo status di avente diritto a protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del D. Lg. n. 251 del 2007 e modif. succ.

Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi al artt. 14 e ss. del D.Lg. n. 251 del 2007 non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione di personale e diretta esposizione al rischio, quando – dalla situazione generale del Paese – sia possibile evincere che la violenza è generalizzata e non controllata.

Febbraio 21

La Corte di Appello di Catanzaro riconosce all’appellante, cittadino pakistano del Punjab, lo status di aventi diritto a protezione sussidiaria ai sensi degli artt.2, lett. g), e 14, lett. c) D.lgs. n. 251/07.

Non è necessaria l’audizione del ricorrente in udienza quando, sentito dalla Commissione territoriale, è stato messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile ed ha illustrato, peraltro, con chiarezza le ragioni del suo espatrio. Considerando l’area di provenienza del richiedente e alla luce delle informative disponibili, EASO Report (a pagine 75ss) sussistono i presupposti per.