Novembre 4

Tribunale di Napoli: se accertata l’assenza, nel Paese di provenienza (Nigeria), di “anticorpi” contro la violenza di genere e la tratta, alla donna che già ne sia stata vittima, in patria e nei Paesi di transito, va riconosciuto lo status di rifugiata.

Oggi 4 novembre, in occasione della ricorrenza del 73-simo anniversario della Convenzione Europea dei Diritti Umani , si pubblica una massima relativa alle forme di schiavitù contemporanea (schiavitù domestica e tratta degli esseri umani) vietate dall’art. 4 della Convenzione. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente – giovane donna nigeriana – in sede amministrativa ed anche in.

Giugno 26

Il Tribunale di Salerno riconosce protezione internazionale al cittadino nigeriano perseguitato per l’orientamento sessuale.

Ai sensi degli artt.7 e ss. va riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente protezione (cittadino nigeriano) che abbia lasciato il suo Paese per il timore di subire persecuzioni in ragione del proprio orientamento sessuale (appartenenza ad un particolare gruppo sociale: art.8, comma 1, lett. d, d.lgs n.251/2007) e che abbia tempestivamente presentato domanda di.

Maggio 2

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello, riconosce al cittadino nigeriano del Biafra il diritto alla protezione sussidiaria (art. 14 lett. b, d.lgs. 251/07)

Diversamente dallo status di rifugiato, il requisito della personalizzazione del rischio ai fini dell’accertamento del diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) d.lgs. 251/07 è meno stringente, non necessitando che il richiedente protezione sia stato personalmente, intuitu personae, vittima di persecuzioni. Difatti, considerando l’area di provenienza del richiedente alla luce delle informative disponibili.

Marzo 23

Il Tribunale di Napoli riconosce protezione internazionale alla richiedente nigeriana affetta da HIV, affermando la rilevanza dei comportamenti discriminatori che patirebbe in Nigeria: tale condizione è, infatti, riconducibile all’ipotesi normativa di persecuzioni dovute all’appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

È condivisibile quanto sostenuto nel ricorso introduttivo circa l’appartenenza della ricorrente ad un particolare gruppo sociale, in quanto affetta da HIV, malattia che in Nigeria è avvolta in un clima di paura e discriminazione (si veda EASO Guidance on membership of a particular social group) poiché malattie come HIV/AIDS possono essere considerate un background comune.