Agosto 30

La comprovata esistenza di un rapporto di lavoro e, quindi, la prognosi (favorevole) di accoglimento della domanda di protezione speciale è circostanza che consente la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di “manifesta infondatezza” di una domanda di protezione internazionale.

La documentata esistenza di un rapporto di lavoro (anche se a tempo determinato) è circostanza idonea a fondare una prognosi di accoglimento della domanda di protezione speciale e giustifica la concessione dell’invocata tutela cautelare interinale ai sensi dell’art. 35 bis, commi 3 e 4, del d.l. 25/2008, come introdotto dall’art. 6, co. 1, d.l. 13/17..

Agosto 7

Cassazione Civile: l’inserimento socio-lavorativo raggiunto nel Paese ospitante dal richiedente protezione internazionale conduce al riconoscimento della protezione speciale quando il ritorno nel Paese d’origine (Senegal) rende probabile lo “scadimento” delle sue condizioni di vita privata e/o familiare.

Quando si accerti – attraverso la produzione in giudizio di documentazione lavorativa e scolastica – che un significativo livello d’inserimento in Italia sia stato raggiunto da un richiedente protezione, il probabile significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare tutelate dall’art.8 CEDU nel Paese d’origine (Senegal) deve condurre al riconoscimento di protezione speciale:.

Luglio 26

Tribunale Ordinario di Roma – sez. Immigrazione: La manifestazione di volontà di chiedere protezione, non soggetta ad alcun formalismo, è sufficiente a configurare un obbligo dell’Amministrazione a verbalizzarla nei termini stringenti previsti dalla normativa interna ed internazionale. Obbligo che, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, giustifica l’azione d’urgenza ex art.700c.p.c.

Ricevuta la chiara e univoca volontà del ricorrente (cittadino del Bangladesh) di chiedere la protezione speciale, l’A. competente (Questura di Latina) è obbligata a rispondere, formalizzare la domanda nei tempi previsti, fissare un appuntamento a tal fine o consentire una sorta di prenotazione allo scopo. È infatti diritto inalienabile della persona, costituzionalmente tutelato, quello di.

Giugno 8

Tribunale di Napoli: il rischio di subire violazione al (fondamentale) diritto al rispetto della vita privata del ricorrente, cittadino del Senegal, comporta il riconoscimento di protezione speciale ai sensi dell’ex art. 32, co.3, d.lgs. 25/2008, come novellato dal d.l. 130/2020.

Ricorre rischio di violazione del fondamentale diritto alla vita privata nel caso di rimpatrio di un richiedente (cittadino senegalese) radicato in Italia e che abbia avviato un concreto percorso d’integrazione sociale e lavorativo nel Paese in cui vive da oltre sei anni. Il rimpatrio lo renderebbe vulnerabile, costringendolo – in tale condizione – a reimmettersi.