Luglio 26

Cassazione Civile: in materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’allegazione di MGF è rilevante per tutte le forme di protezione (status, sussidiaria ed umanitaria), trattandosi di pratica gender based, che rappresenta, per la persona che le subisce o rischia di subirla, atto persecutorio e trattamento oggettivamente inumano e degradante, di fronte al quale il Giudice della protezione deve avere un ruolo attivo, compiendo ogni incombente istruttorio officioso ritenuto necessario, compreso l’audizione della ricorrente.

Va accolto il ricorso proposto dalla richiedente protezione internazionale, cittadina nigeriana, che alleghi di aver subito mutilazioni (documentate da certificazione medica) e di temere, in caso di rimpatrio, di subire ancora persecuzioni basate sul genere o trattamenti inumani o degradanti atteso il clima socio-culturale caratterizzante il Paese d’origine. Difatti, il rischio di assoggettamento a pratiche.

Maggio 30

Ai sensi dell’ ex art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251\2007, l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in particolare donna vittima di tratta, è motivo valido per il riconoscimento dello status di rifugiata.

Ai fini di tale riconoscimento, infatti, i plurimi atti di violenza posti in essere da soggetti persecutori (anche privati) di cui è stata vittima la ricorrente (cittadina nigeriana) nel proprio Paese ed in quello di transito (Libia), così come il concorrente ed attuale rischio di re-trafficking e a stigmatizzazione sociale e familiare sono riconducibili a.

Maggio 26

Il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso e riconosce lo status di rifugiata alla giovane cittadina nigeriana che ha subito atti di violenza (in forma grave: tratta) ed MGF, in quanto atti di persecuzione dovuti alla sua apparenza ad un determinato gruppo sociale “donna”.

È fondato il diritto alla protezione internazionale per essere inequivoco il fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, sottoposta a mutilazione genitale femminile di secondo tipo (la classificazione OMS) e che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio. Tali dati costituiscono una forma distinta di persecuzione, che ricade all’interno della definizione.

Gennaio 30

Il richiedente protezione internazionale – cittadino della Mauritania – fuggito perché vittima di schiavitù nel Paese, piaga ancora lontana dall’essere eradicata, ha il diritto di asilo in Italia.

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda di protezione internazionale e riconosce lo status di rifugiato ex art. 8, co. 1, lett. d), d.lgs. 251\2007 per motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale del richiedente ricorrente, cittadino della Mauritania, essendo fondato ed effettivo il periculum persecutionis di riduzione alla schiavitù lavorativa in caso di.