L’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, cristallizzata da Cass. SU n. 24413/2021, si è espressa nel senso che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del.
La Corte Suprema, sezione di lavoro, accoglie il riscorso, cassa il decreto impugnato e rimanda al Tribunale di Salerno: riaffermati i principi di “necessaria” valutazione del grado di integrazione lavorativa e di “autonomia” della domanda di protezione umanitaria rispetto delle diverse e superiori forme do protezione.
È fondato il ricorso avverso la decisione del Tribunale di Salerno che non ha valutato i fattori di integrazione lavorativa e di vulnerabilità (inclusa le giovane età al momento dell’espatrio, l’assenza di legami famigliari nel Paese di origine, le violenze e torture subite in Libia), non così uniformato ai principi di “comparazione attenuata” attualmente consolidati.
Tribunale di Napoli: La protezione speciale prevista dal novellato art. 19 TUI va riconosciuta allo straniero che corra rischio di subire una lesione del diritto alla propria vita privata.
a cura della Dott.ssa Martina Onesto “Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione internazionale è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l’espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui.
Tribunale di Napoli, ordinanza del 28 aprile 2017
Comunque ricorrono i presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria al cittadino del Gambia a causa della situazione di particolare instabilità socio-politica creatasi anche a seguito delle elezioni presidenziali dello scorso 2 dicembre.