Ottobre 10

Situazioni di grave deprivazione dei diritti umani nel Paese di origine possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia, poiché la natura di diritti fondamentali che l’alimentano impone una tutela a compasso largo.

L’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, cristallizzata da Cass. SU n. 24413/2021, si è espressa nel senso che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del.

Ottobre 10

La Corte Suprema, sezione di lavoro, accoglie il riscorso, cassa il decreto impugnato e rimanda al Tribunale di Salerno: riaffermati i principi di “necessaria” valutazione del grado di integrazione lavorativa e di “autonomia” della domanda di protezione umanitaria rispetto delle diverse e superiori forme do protezione.

È fondato il ricorso avverso la decisione del Tribunale di Salerno che non ha valutato i fattori di integrazione lavorativa e di vulnerabilità (inclusa le giovane età al momento dell’espatrio, l’assenza di legami famigliari nel Paese di origine, le violenze e torture subite in Libia), non così uniformato ai principi di “comparazione attenuata” attualmente consolidati.

Settembre 7

Tribunale di Napoli: La protezione speciale prevista dal novellato art. 19 TUI va riconosciuta allo straniero che corra rischio di subire una lesione del diritto alla propria vita privata.

a cura della Dott.ssa Martina Onesto “Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione internazionale è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l’espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui.

Aprile 28

Tribunale di Napoli, ordinanza del 28 aprile 2017

Comunque ricorrono i presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria al cittadino del Gambia a causa della situazione di particolare instabilità socio-politica creatasi anche a seguito delle elezioni presidenziali dello scorso 2 dicembre.