Aprile 18

L’avviato processo di radicamento in Italia impone la tutela della vita privata del richiedente protezione: segue il riconoscimento di protezione speciale ex art.32, co.3, d.lgs. n.25\2008

V’è diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d.l. 130\20, nel testo previgente il cd. decreto Cutro, per il richiedente (cittadino nigeriano), il cui rimpatrio comporterebbe l’interruzione forzata dell’avviato processo di “radicamento”, anche sociale, che deriva dalla sua effettiva integrazione sul piano lavorativo. Reimmettere il richiedente in un.

Ottobre 21

Corte d’Appello di Venezia: ricorre il diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell’ex art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998, nel testo iure temporis applicabile, quando il ricorrente, espatriato nel tentativo di migliorare le proprie condizioni di vita, abbia raggiunto in Italia “un discreto livello d’integrazione”.

La Corte d’Appello di Venezia definitivamente pronunciando dichiara il diritto alla protezione umanitaria del richiedente cittadino del Bangladesh alla luce di un discreto livello d’integrazione raggiunto in Italia, grazie ad attività lavorative che gli consentono di condurre una vita dignitosa e migliorare di quella che presumibilmente potrebbe avere nel Paese di provenienza. “Le stesse modalità.

Ottobre 10

Situazioni di grave deprivazione dei diritti umani nel Paese di origine possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia, poiché la natura di diritti fondamentali che l’alimentano impone una tutela a compasso largo.

L’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, cristallizzata da Cass. SU n. 24413/2021, si è espressa nel senso che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del.

Settembre 26

L’esperienza lavorativa in Italia è rilevante per il riconoscimento di protezione umanitaria.

In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, cittadino pakistano, deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di contratti di lavoro.