Agosto 30

La comprovata esistenza di un rapporto di lavoro e, quindi, la prognosi (favorevole) di accoglimento della domanda di protezione speciale è circostanza che consente la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di “manifesta infondatezza” di una domanda di protezione internazionale.

La documentata esistenza di un rapporto di lavoro (anche se a tempo determinato) è circostanza idonea a fondare una prognosi di accoglimento della domanda di protezione speciale e giustifica la concessione dell’invocata tutela cautelare interinale ai sensi dell’art. 35 bis, commi 3 e 4, del d.l. 25/2008, come introdotto dall’art. 6, co. 1, d.l. 13/17..

Aprile 18

L’avviato processo di radicamento in Italia impone la tutela della vita privata del richiedente protezione: segue il riconoscimento di protezione speciale ex art.32, co.3, d.lgs. n.25\2008

V’è diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d.l. 130\20, nel testo previgente il cd. decreto Cutro, per il richiedente (cittadino nigeriano), il cui rimpatrio comporterebbe l’interruzione forzata dell’avviato processo di “radicamento”, anche sociale, che deriva dalla sua effettiva integrazione sul piano lavorativo. Reimmettere il richiedente in un.

Settembre 26

L’esperienza lavorativa in Italia è rilevante per il riconoscimento di protezione umanitaria.

In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, cittadino pakistano, deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di contratti di lavoro.

Marzo 30

Deposito telematico in Cassazione: da marzo attuabile per processo civile.

Come naturale evoluzione dell’organizzazione giuridica e d’impegno all’apertura dell’anno giudiziario presso la Suprema Corte, si è dato il via al deposito telematico in Cassazione. Con D.M. Giustizia del 27 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale si dispone la fruizione del servizio per le parti e i propri difensori anche per il settore Civile. Già il.