Settembre 28

Corte d’Appello di Venezia: le minacce e le violenze legate a motivi politici, in assenza di tutela effettiva delle autorità, integrano riconoscimento di protezione sussidiaria

a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’essersi sottratto a intimidazioni e violenze di natura politica nel Paese d’origine, in un contesto privo di un effettivo controllo da parte delle autorità, costituisce valido presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b, d.lgs. 251/07. Corte.

Settembre 8

Cassazione: in tema di protezione internazionale gli atti di violenza domestica possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art.14 lett. b., d.lgs. n.251 del 2007.

a cura della Dott.ssa Martina Onesto Per la domanda di protezione fondata su violenza domestica, la Cassazione afferma l’obbligo di esercitare i poteri-doveri istruttori d’ufficio sulla specifica questione dedotta e acquisire informativa sul Paese, con espresso riguardo alla condizione di donna sola in Nigeria e alla mancanza di tutela da parte delle autorità: è accolto.

Settembre 7

Cassazione: viola l’obbligo ex art. 8, co.3, d.lgs. 25/08 l’omessa individuazione di fonti informative specifiche e aggiornate sulle condizioni del Paese d’origine.

a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’esame delle condizioni nel Paese d’origine del richiedente asilo deve avvenire tramite integrazione istruttoria officiosa e non può limitarsi a generiche valutazioni: incorre, pertanto, nella violazione dell’art. 8, co.3, d.lgs. 25/08 (e nel conseguente vizio di motivazione apparente) la sentenza pronunciata.

Settembre 7

Tribunale di Napoli: La protezione speciale prevista dal novellato art. 19 TUI va riconosciuta allo straniero che corra rischio di subire una lesione del diritto alla propria vita privata.

a cura della Dott.ssa Martina Onesto “Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione internazionale è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l’espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui.