Novembre 4

L’inattendibilità del richiedente non “blocca” il dovere di cooperazione del Giudice.

L’inattendibilità del richiedente non “blocca” il dovere di cooperazione del Giudice.

a cura del dott. Daniele Casola In tema di protezione sussidiaria ai sensi della lettera “c” dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007, il potere/dovere di indagine d’ufficio del Giudice circa la situazione generale esistente nel Paese del richiedente non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente riguardo alla vicenda personale, sempre che il.